1. Il fondo ha durata triennale.
2. Al termine del terzo anno dalla data d'istituzione del fondo, si procede alla verifica dell'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo 1, comma 1, con le modalità previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 2, i progetti finanziati a valere sulle risorse del fondo sono sottoposti a valutazione da parte di un esperto indipendente nominato da un'apposita commissione costituita da rappresentanti del Ministero degli affari esteri